PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione del doppio turno per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

      2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elezione del sindaco»;

          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

              «10. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60

 

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per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8».

Art. 2.
(Abolizione del doppio turno per l'elezione del presidente della provincia).

      1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

              «6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima»;

          b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.

      2. All'articolo 75, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al primo turno» sono soppresse.